Circolare giugno 2026

Desideriamo portare all’attenzione dei soci quanto segue relativamente a questioni di
carattere fiscale concernenti il regime della cedolare secca.
Due sono in particolare le questioni sulle quali desideriamo richiamare l’attenzione.

  1. La prima questione ha visto l’iniziativa della Confedilizia che ha indirizzato all’Agenzia
    delle Entrate una richiesta di parere circa le modalità operative da seguire nel caso di
    revoca dell’opzione per la cedolare secca.
    Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha dato risposta al quesito posto dalla Confedilizia.
    La risposta – dal contenuto pur non chiarissimo – consente comunque di ritenere che nel
    caso in cui il proprietario che in precedenza avesse optato per il regime della cedolare
    secca revocasse tale opzione potrebbe essere attivata fin da subito la richiesta di
    aggiornamento del canone di locazione – se prevista dal contratto di locazione e con il
    contenuto previsto dalla relativa clausola contrattuale (e dunque con utilizzo del criterio di
    calcolo dell’aggiornamento previsto dalla clausola) – senza necessità di attendere un anno
    perché possa pretendersi il pagamento del canone aggiornato.
  2. La seconda questione è relativa alla possibilità di utilizzo della cedolare secca nel
    caso in cui il conduttore abbia natura di imprenditore o di professionista.
    Tale possibilità è stata affermata dalla Corte di Cassazione con una prima sentenza
    pronunciata nel 2024 (Cass. 12395/2024) ed è stata successivamente ribadita con altre
    due pronunce nell’anno 2025 (ancorchè per la verità sia stata recentemente depositata
    un’ordinanza della Corte di Cassazione che suggerisce una soluzione della questione
    diversa da quella che sopra si è indicata, con invito alle Sezioni Unite della Corte di
    Cassazione a riconsiderare la questione).
    Ciò che riteniamo opportuno segnalare è che dunque la posizione ad oggi maggioritaria
    nella giurisprudenza della Corte di Cassazione è comunque nel senso dell’affermazione
    positiva sopra indicata.
    In questo senso si segnala anche una recente sentenza della Corte di Giustizia Tributaria
    del Veneto (sent. 462/2026).
    Vi è da dire però che l’attuazione concreta del principio anzidetto a tutt’oggi continua a
    trovare ostacolo sul piano operativo.

L’attenzione nei confronti delle questioni che interessano i proprietari di casa costituisce
un impegno continuo per la nostra Associazione: segnaliamo i temi sopra indicati a tutti i
soci proprio perché si tratta di temi e questioni che presentano interesse per un gran
numero di proprietari di immobili.
Cogliamo l’occasione per segnalare, quanto alle questioni sopra indicate, due articoli
recentemente pubblicati, entrambi a firma Paolo Scalettaris, l’uno (relativo alla prima delle
questioni anzidette) nel portale Ius Condominio e Locazione, e l’altro, dal titolo “La Corte di
Cassazione si interroga ancora sull’applicabilità della cedolare secca alle locazioni
abitative stipulate da conduttori professionisti”, nella rivista Immobili e Proprietà
dell’IPSOA. Il testo degli articoli richiamati è a disposizione dei soci presso la nostra sede.